L’INPS ha recentemente aggiornato le fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2015 per i lavoratori domestici.
Ai rapporti di lavoro domestico a tempo determinato continua ad essere applicato il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale) che:
- è stato introdotto dal 1° gennaio 2013 dall’art. 2, comma 28 della Legge n. 92/2012;
- non è comunque dovuto per i lavoratori assunti a termine in sostituzione di dipendenti assenti.
Si ricorda che i contributi devono essere versati trimestralmente entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui si è compiuto il trimestre solare ovvero:
- entro venerdì 10 aprile 2015 (I° trimestre 2015 gennaio – marzo);
- entro venerdì 10 luglio 2015 (II° trimestre 2015 aprile – giugno);
- entro sabato 10 ottobre 2015 (III° trimestre 2015 luglio – settembre); iv) entro lunedì 11 gennaio 2016 (IV ° trimestre 2015 ottobre – dicembre).
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il versamento dei contributi in parola deve essere effettuato entro 10 giorni dal licenziamento o dalle dimissioni.