Il CCNL domestico del 2013 stabilisce l’orario massimo di lavoro settimanale come segue:
In entrambi i casi il lavoratore avrà diritto a un periodo di riposo durante il giorno e a un periodo di riposo notturno di almeno 8 ore consecutive.
L’eventuale lavoro straordinario, concordato tra le parti, sarà retribuito come segue:
- entro il limite massimo previsto per legge: retribuzione globale di fatto oraria concordata;
- oltre il limite massimo: retribuzione globale di fatto oraria concordata + maggiorazione del lavoro straordinario del caso;
Sono esclusi da questa casistica i lavoratori conviventi inquadrati nel regime speciale come ad esempio quelli inquadrati nei livelli C, B e B super; e gli studenti (sempre conviventi) di età compresa fra i 16 e i 40 anni iscritti a corsi di studio per il conseguimento di un titolo riconosciuto dallo Stato.
Il limite massimo dell’orario settimanale in questi casi è di 30 ore settimanali e deve essere così distribuito:
- interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
- interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
- interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di 3 giorni settimanali.
L’eventuale lavoro straordinario, concordato tra le parti, nel sarà retribuito come segue:
- entro le 30 ore settimanali: retribuzione globale di fatto oraria concordata;
- oltre le 30 ore settimanali: retribuzione globale di fatto oraria concordata + maggiorazione del lavoro straordinario.
Resta salvo il diritto al riposo compensativo.