Sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 1°dicembre 2014, è stato pubblicato il decreto ministeriale dell’Economia n. 176 del 17 ottobre 2014 che stabilisce le regole operative in materia di:
1) micro credito d’impresa, finalizzato all’avvio o allo sviluppo di piccole imprese o lavoro autonomo o per l’inserimento nel mercato del lavoro (beneficiari, caratteristiche e finalità del finanziamento, ammontare massimo concedibile);
2) micro credito sociale, erogato a persone fisiche in particolare stato di vulnerabilità economica (beneficiari, finalità dei finanziamenti e limiti al tasso d’interesse applicabile).
Più precisamente, il decreto in argomento definisce, tra l’altro:
1) i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti;
2) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all’ammontare massimo dei singoli finanziamenti.
Per quanto concerne il micro credito d’impresa, viene precisato che sono esclusi dalla disciplina i finanziamenti erogati nei confronti dei seguenti soggetti:
1) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di 5 anni;
2) lavoratori autonomo o ditte individuali con più di 5 dipendenti;
3) società di persone, srl o cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;
4) imprese che superino uno dei requisiti dimensionali previsti dalla Legge fallimentare e che presentano un livello di indebitamento superiore a 100 mila euro.
Diversamente, invece, il micro credito sociale è destinato sostanzialmente a persone fisiche che si trovino in una delle seguenti condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale:
1) stato di disoccupazione;
2) sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà;
3) sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare;
4) significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare.
Le nuove regole sono entrate in vigore dal 16 dicembre 2014.