Riparazione terrazza ad uso esclusivo
Anche se di proprietà esclusiva, la manutenzione o il rifacimento di una terrazza a livello, in quanto copertura dello stabile, spetta a tutti i condomini. Il principio segue quanto disciplinato dall’art. 1126 sul lastrico solare:
1/3 a carico di colui che ha il calpestio (uso) del lastrico;
2/3 a carico di coloro che sono coperti dal lastrico.