La legge di stabilità per il 2015 ha previsto il raddoppio dal 4% all’8% della misura della ritenuta d’acconto prevista dall’articolo 25, comma 1, del Dl 78/2010.
Si tratta della ritenuta che le banche e Poste italiane sono chiamate ad operare (dal 1° luglio 2010) sull’accredito dei pagamenti effettuati con bonifico dai contribuenti che intendono beneficiare delle detrazioni previste per determinati interventi sugli edifici:
- recupero del patrimonio edilizio;
- risparmio energetico;
- bonus mobili.
Per effetto della novità intervenuta, l’aliquota della ritenuta è stata incrementata dal 4% al 8% e ciò potrebbe comportare:
- una contrazione della liquidità a favore delle imprese, rischiando così di incrementare il proprio ricorso all’indebitamento;
- la possibilità concreta che, per effetto di una ritenuta, calcolata sui ricavi, troppo elevata rispetto alla redditività dell’impresa, si determinino crediti d’imposta ai fini IRPEF e IRES.
Si rammenta, a tal proposito, che l’ammontare della ritenuta costituisce, infatti, un credito (certificato dall’istituto che ha operato il prelievo) che viene scomputato in dichiarazione annuale, non potendo essere utilizzato direttamente in compensazione: l’utilizzo di questa somma in compensazione potrà, infatti, avvenire soltanto a partire dal 1° giorno del periodo d’imposta successivo ed, unicamente, nel caso in cui la dichiarazione dei redditi si chiuda a credito.
In assenza di una specifica disposizione di decorrenza, deve ritenersi che l’incremento della ritenuta dal 4% al 8% si applichi a partire dal 01.01.2015 (data di entrata in vigore della legge di stabilità per il 2015).
Pertanto, in relazione ai bonifici accreditati:
- dall’01.01.2014 al 31.12.2014, si è dovuta applicare la ritenuta del 4%;
- dal 01.01.2015, si applica la ritenuta del 8%.