Si ricorda che, in generale, i termini per gli adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati “di diritto al giorno seguente non festivo” .
Inoltre, “il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine
cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo” ;
la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24.
Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
Da ultimo, l’art. 7 co. 2 lett. l) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. “DL sviluppo”) ha stabilito che “gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo”.
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