Tutela del lavoratore nel caso di segnalazione di illeciti e irregolarità
Il 29 dicembre 2017 è entrato in vigore il provvedimento legislativo che tutela gli autori delle segnalazioni
di reato o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.
Viene disciplinata la tutela:
- del lavoratore pubblico;
- lavoratore privato:
con la conseguente responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Nel settore privato l’applicazione delle nuove disposizioni viene limitata a quelle imprese che hanno
adottato i modelli di organizzazione previsti dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Nel dettaglio:
- se l’impresa non possiede un modello organizzativo, non si applicano le disposizioni che prevedono un canale per la segnalazione degli illeciti che garantisca la riservatezza del segnalante;
- se l’impresa non possiede tale modello, non possono essere previste sanzioni per le segnalazioni calunniose di illeciti penali caratterizzate da dolo o colpa grave.
Per tutte le aziende viene specificato che l’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti
che effettuano le segnalazioni possono essere denunciate all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del lavoratore è nullo così come il mutamento di mansioni.
E’ nulla anche qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del lavoratore segnalante.
Al ricorrere di tali comportamenti sanzionatori l’onere della prova con riferimento all’estraneità del
trattamento rispetto alla denuncia o segnalazione effettuata dal lavoratore ricade in capo al datore di lavoro.
Tutela del lavoratore nel caso di segnalazione di illeciti e irregolarità
Il 29 dicembre 2017 è entrato in vigore il provvedimento legislativo che tutela gli autori delle segnalazioni
di reato o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.